Lex Capital
Lex Capital
    • Chi Siamo
    • Il nostro team
    • A chi ci rivolgiamo
    • Studi Legali
    • Compagnie di Assicurazioni
    • Banche
    • Imprese
    • Associazioni e Movimenti Consumeristici di Tutela dei Consumatori
    • Enti Pubblici e Società Pubbliche
    • Organi delle Procedure Concorsuali
    • Altri Professionisti
    • I nostri Servizi
    • Giustizia Predittiva
    • Litigation Funding
    • Polizze Assicurative Legali Innovative
    • Reverse Litigation Funding
    • Strumenti e procedure di Risk Assessment
    • Strumenti e protezione “ibridi”
  • Case Studies
  • News
  • FAQ
    • Contatti
    • Vuoi collaborare con noi
  • Italiano
  • English
SCOPRI RISCHIOLEGALE ®
Lex Capital
  • Case Studies
  • News
  • FAQ
  • SCOPRI RISCHIOLEGALE ®
    • Italiano
    • English
Chi Siamo
  • Chi Siamo
  • Il nostro team
A chi ci rivolgiamo
  • A chi ci rivolgiamo
  • Studi Legali
  • Compagnie di Assicurazioni
  • Banche
  • Imprese
  • Associazioni e Movimenti Consumeristici di Tutela dei Consumatori
  • Enti Pubblici e Società Pubbliche
  • Organi delle Procedure Concorsuali
  • Altri Professionisti
I nostri Servizi
  • I nostri Servizi
  • Giustizia Predittiva
  • Litigation Funding
  • Polizze Assicurative Legali Innovative
  • Reverse Litigation Funding
  • Strumenti e procedure di Risk Assessment
  • Strumenti e protezione “ibridi”
Contatti
  • Contatti
  • Vuoi collaborare con noi

Antitrust e Litigation Funding: un connubio sempre più stretto in Europa e in Italia

11 Gennaio 2023 by Damiano Meta Lascia un commento

antitrust-law-1080x675.jpg

Nel nostro ordinamento, l’ostacolo maggiore allo sviluppo del third party litigation funding risiede nella difficoltà di prevedere la durata (spesso particolarmente lunga) dei procedimenti, che impedisce di effettuare una probabile valutazione del ritorno dell’investimento.

Tuttavia, questo fenomeno comincia a prendere piede anche nel nostro ordinamento seppur con investimenti che per il momento possono dirsi sporadici e non ancora ben radicati, salvo poche eccezioni.

In particolare, si è rilevato come sul mercato italiano abbiano cominciato a presentarsi nuovi fondi, prettamente nazionali, che hanno rivolto la loro attività all’arbitrato ed al contenzioso interno.

Invero, il contenzioso italiano presenta, al pari di quello di altri ordinamenti, notevoli vantaggi: i costi di causa si presentano relativamente contenuti, fattore che nell’ambito del finanziamento delle liti da parte di terzi risulta di sicuro vantaggio in termini di ritorno dell’investimento.

Antitrust e litigation funding: settore privilegiato

In questo contesto, tra i settori di maggior rilievo per il finanziamento delle liti, è concordemente individuabile la violazione del diritto antitrust e la correlata azione di risarcimento dei danni per due ordini di ragioni.

La prima risiede nei recenti interventi giurisprudenziali e normativi che hanno cambiato la fisionomia del contenzioso antitrust.

Come noto, l’introduzione della legge sulla concorrenza – la l. 10 ottobre 1990, n. 287 – non ha avuto un’incidenza particolarmente elevata in termini di volume di cause.

Al contrario, il vero sviluppo del fenomeno si deve alle sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20.9.2001, causa n. C453/99, e del 13 luglio 2006, causa n. C-295/04, cui è seguita la Direttiva 2014/104/UE, attuata tramite il D.Lgs. 3/2017, con riguardo alle azioni di risarcimento dei danni per l’attività anticoncorrenziale.

Per lo sviluppo del contenzioso e del third party litigation funding appare particolarmente rilevante il ruolo ora svolto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, competente in materia.

Si è infatti previsto che la decisione emessa dall’Autorità abbia valore vincolante per i giudici nazionali, benché naturalmente soggetta all’impugnazione di fronte al giudice amministrativo.

Prima di tale intervento normativo, la decisione dell’AGCM non poteva che considerarsi un atto amministrativo, liberamente valutabile dal giudice ordinario chiamato a pronunciarsi sulla causa di risarcimento danni, cui spettava, dunque, l’accertamento della condotta illecita con relativo allungamento della durata del procedimento.

Evidentemente, la circostanza che la decisione dell’AGCM, emessa nell’ambito di un procedimento meno complesso e meno costoso rispetto a quello svolto in sede giudiziale, possa avere valore vincolante, rende il contenzioso antitrust particolarmente favorevole per lo sviluppo del fenomeno del third party litigation funding.

Il secondo elemento riguarda la riforma dell’Azione di classe, prevista dal Codice di consumo all’art. 140 bis e profondamente modificata dalla l. 31/2019 che, inserendo nel codice di rito civile il Titolo VIII bis del Libro IV, con gli artt. 840 bis e ss. ha esteso nei procedimenti collettivi la legittimazione attiva altresì a soggetti non consumatori, pur sempre però nell’ambito dell’attività di
impresa, per la tutela dei diritti individuali omogenei lesi da atti o comportamenti posti in essere da imprese o enti gestori di pubblici servizi o di pubblica utilità.

Antitrust: la normativa

La normativa deve naturalmente essere letta insieme con la disciplina antitrust e, in particolare, con le regole relative all’onere della prova che è alleggerito nei casi di cartello antitrust poiché vige un sistema di presunzioni semplici quanto al danno e al nesso di causalità tra questo e la condotta lesiva, pur ammettendosi la prova contraria.

Pur non potendosi rilevare per il momento una rilevante attività di fronte alla AGCM, l’introduzione dell’azione collettiva nel nostro ordinamento ha permesso un embrionale sviluppo del third party litigation funding proprio nelle azioni di classe per il risarcimento dei danni subiti a causa di casi di cartello.

Si possono infatti rilevare sul mercato nazionale l’avvio di azioni collettive per il risarcimento del danno cagionato dalla violazione della normativa antitrust a seguito delle decisioni dell’AGCM dirette dai fondi specializzati nel finanziamento delle liti.

Un caso noto e particolarmente recente è quello della decisione n. 27849 del 2019 dell’AGCM che ha sanzionato numerose imprese per aver “posto in essere un’intesa per oggetto restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE, consistente in un’unica e complessa intesa continuata nel tempo volta a distorcere fortemente le dinamiche concorrenziali nel mercato della produzione e
commercializzazione di fogli in cartone ondulato”.

Sono moltissime le imprese coinvolte nella decisione dell’Autorità, che comprende anche alcuni casi di leniency applicant, così come molto elevate sono le sanzioni emesse a carico dei soggetti coinvolti.

È evidente, quindi, il connubio tra il ruolo svolto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e il private enforcement fortemente incentivato dai nuovi mezzi processuali messi a disposizione dalle recenti novelle legislative.

Il risultato è, infatti, un aumento del valore di deterrente dell’azione di risarcimento dei danni che va a rafforzare il provvedimento, finalmente vincolante per il giudice di merito, emesso dall’Autorità amministrativa.

Tutti questi elementi non fanno che confermare il settore antistrust come uno dei più idonei per lo sviluppo del third party litigation funding.

Sottoponici il tuo caso

CONTATTACI

Archiviato in:Contenzioso civile, Litigation funding

La riforma di Cartabia del processo civile: descrizione e stato di avanzamento

14 Settembre 2022 by Damiano Meta Lascia un commento

Riforma-del-processo-civile-980x653.jpg

A cura di: Dott.ssa Eleonora Ebau, assegnista di ricerca, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, UniTo. 

Con la l. n. 206 del 2021, il Parlamento, da un lato, ha delegato il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, dall’altro, ha modificato direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.

Il 28 luglio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere il 2 agosto 2022.

Si ricorda inoltre che la riforma del processo civile, detta anche riforma Cartabia, è uno degli obiettivi concordati con l’Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Pertanto, attraverso tale riforma, a partire dal 2024, si dovranno raggiungere gli obiettivi di riduzione dell’arretrato e della durata dei procedimenti civili previsti dal PNRR.

Descrizione riforma del processo civile

La legge delega per la riforma del processo civile ha come obiettivi principali la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, nonché dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge stessa.

L’ambito di applicazione di tale legge è estremamente ampio, invero la delega al Governo prevede la realizzazione del “riassetto formale e sostanziale” delle discipline del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, di alcuni procedimenti speciali nonché degli strumenti alternativi di composizione delle controversie.

A fronte della legge delega, lo schema di decreto legislativo del Governo è intervenuto in modo massiccio nell’ambito dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), proprio al fine di sgravare la macchina della giustizia ordinaria.

Nello specifico, per quanto riguarda la mediazione, giova menzionare che sono stati introdotti incentivi fiscali, sono stati aumentati i casi di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda ed è stata riformata la disciplina sulla formazione e aggiornamento dei mediatori, nonché sugli organismi di mediazione stessi.

Anche la negoziazione assistita è stata favorita dalla riforma, essendo stato esteso l’ambito di applicazione della stessa.

Allo stesso modo, la riforma ha inteso incentivare l’uso dell’arbitrato,

in particolare, rafforzando i principi di imparzialità e indipendenza degli arbitri, attribuendo poteri cautelari in capo agli arbitri e prevedendo un meccanismo di translatio judicii tra giudice ordinario e arbitri e viceversa.

Processo ordinario di cognizione di primo grado

Per quanto riguarda il processo ordinario di cognizione di primo grado, sono stati aumentati i casi di competenza del giudice di pace in materia civile, mentre sono stati ridotti quelli in cui giudica il tribunale in composizione collegiale.

Anche il processo dinanzi al tribunale in composizione monocratica è stato riformato, privilegiando la speditezza e la concentrazione dello stesso.

Nello specifico, si è data particolare rilevanza alla fase anteriore alla prima udienza, è stato disposto che il giudice debba fissare la successiva udienza per l’assunzione delle prove entro 90 giorni dalla prima udienza.

È stata poi modificata la fase decisoria, sopprimendo l’udienza di precisazione delle conclusioni e prevedendo il deposito di memorie conclusionali e di replica con termini temporali perentori acceleratori.

Inoltre, la proposta conciliativa ad opera del giudice ex art 185 bis c.p.c. potrà essere formulata fintanto che la causa verrà trattenuta in decisione.

Sempre al fine di favorire la concentrazione e speditezza del procedimento, è stata altresì soppressa l’udienza per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio.

È stato inoltre esteso l’ambito di applicazione del procedimento sommario di cognizione (che si chiamerà “procedimento semplificato di cognizione”) a tutte le controversie nelle quali i fatti in causa siano tutti non controversi, l’istruzione sia basata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque non siano presenti profili di complessità.

Per quanto riguarda le controversie in materia di lavoro, è stato previsto un unico procedimento per i licenziamenti con una corsia preferenziale per la trattazione dell’eventuale reintegrazione.

Giudizio di appello nella riforma del processo civile

Quanto al giudizio di appello, con la riforma del processo civile è stato superato il c.d. filtro in appello, prevedendo che l’impugnazione che non presenta una ragionevole probabilità di essere accolta, venga dichiarata manifestatamente infondata.

Inoltre, è stata reintrodotta la figura del consigliere istruttore e la devoluzione in capo allo stesso di ampi poteri di direzione del procedimento.

Giudizio in Cassazione

Per quanto riguarda il giudizio in Cassazione, è stato riformato il c.d. filtro in Cassazione, prevedendo un procedimento più celere per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

Un’altra novità per i giudici della Suprema Corte riguarda l’introduzione del rinvio pregiudiziale, da parte del giudice di merito, per questioni di mero diritto nuove e di particolare importanza che presentino gravi problematicità ermeneutiche e serialità.

È stata poi introdotta una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze civili quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli.

Il processo di esecuzione

Il processo di esecuzione è stato altresì snellito e velocizzato.

A titolo esemplificativo, si menziona che è stata riformata la disciplina dei beni pignorati e della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato ed è stato introdotto l’istituto della vendita diretta.

Una parte cospicua della riforma riguarda poi i procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia.

Tra le novità più rilevanti, si rammenta che è stato previsto un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, nonché l’istituzione di un unico tribunale per tali controversie, destinato a sostituire l’attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia.

Per ulteriori dettagli sul tema si veda: M. A. Lupoi Capitolo Quattordicesimo: Il rito Unitario di famiglia” in G. Di Marco, La Riforma del Processo Civile, Giappichelli.

Con riferimento alle controversie relative all’accertamento dello stato di cittadinanza italiana, la riforma specifica i criteri di individuazione del foro competente per il giudizio, così da deflazionare l’attuale carico della sezione specializzata istituita presso il tribunale di Roma.

Ufficio per il Processo

Un altro ambito in cui è intervenuta la riforma riguarda l’Ufficio per il Processo, la cui operatività ed efficienza sono state potenziate, proprio al fine di facilitare l’introduzione dei nuovi assetti organizzativi introdotti dalla riforma stessa, nonché di agevolare l’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito processuale.

In generale, nell’ottica di una maggiore digitalizzazione del processo, sono stati rafforzati gli strumenti informatici e le modalità di svolgimento delle udienze da remoto.

Stato di avanzamento della riforma del processo civile

Pare ora opportuno esaminare il percorso che ha portato all’entrata in vigore della l. n. 206 del 2021, nonché lo stato di avanzamento per l’emanazione ed entrata in vigore dei decreti legislativi delegati da parte del Governo.

2020/2021

Preliminarmente, si ricorda che il 9 gennaio 2020 il governo Conte II ha presentato il disegno di legge A.S. 1662.

Successivamente, col Governo Draghi, il Ministro della Giustizia Cartabia ha insediato una Commissione di studio presieduta dal prof. Luiso per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi.

A seguito dell’approvazione al Senato di una serie di emendamenti presentati dal Governo sulla base dei lavori della Commissione Luiso, la l. n. 206 del 2021 è entrata in vigore in data 24 dicembre 2021 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 9 dicembre 2021).

Ultimi aggiornamenti

Il Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere il 2 agosto 2022.

Dopodiché, le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari hanno 60 giorni di tempo dalla trasmissione degli schemi alle Camere per esprimere il proprio parere (quindi entro il 2 ottobre 2022); in assenza di parere parlamentare il Governo potrà, allo spirare del termine di 60 giorni, emanare comunque i decreti legislativi.

Inoltre, se il Governo non intende conformarsi ai pareri, deve trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari avranno 20 giorni di tempo per esprimersi (c.d. doppio parere).

Ad ogni modo, decorso tale termine, i decreti potranno essere comunque emanati.

Infine, dall’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma (che si ricorda che deve avvenire entro un anno dall’entrata in vigore della legge delega, quindi entro il 24 dicembre 2022) il Governo ha a disposizione ulteriori 24 mesi per eventuali disposizioni integrative o correttive.

Sottoponici il tuo caso

CONTATTACI

Archiviato in:Contenzioso civile

Lex Capital

LexCapital - P.I. e C.F. 02332790688

Sede Legale: Via Emilia 14, 65122 Pescara

Sede Operativa e Commerciale: Via Serbelloni 1, 20122 Milano

LexCapital

  • Chi siamo
  • I nostri Servizi
  • A chi ci rivolgiamo
  • Case studies
  • FAQ
  • News

Contatti

  • +39 0236597180
  • info@lexcapital.com
  • lexcapital.societabenefit@legamail.it

Legale

  • Codice Etico
  • Equo Compenso
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • I tuoi Cookies

Seguici

© LexCapital 2026. Tutti i diritti riservati

Lex Capital

LexCapital - P.I. e C.F. 02332790688

Sede Legale: Via Emilia 14, 65122 Pescara

Sede Operativa: Via Uberto Visconti di Modrone 18, 20122 Milano

Sede commerciale: Piazzale Cadorna 15, 20123 Milano, c/o Bicowo

  • Chi siamo
  • I nostri Servizi
  • A chi ci rivolgiamo
  • Case studies
  • FAQ
  • News
  • +39 0236597180
  • info@lexcapital.com
  • lexcapital.societabenefit@legamail.it
  • Codice Etico
  • Equo Compenso
  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • I tuoi Cookies

Seguici

© LexCapital 2026. Tutti i diritti riservati