A cura di: Dott.ssa Eleonora Ebau, assegnista di ricerca, presso il Dipartimento di Giurisprudenza, UniTo

Con la l. n. 206 del 2021, il Parlamento, da un lato, ha delegato il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, dall’altro, ha modificato direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.

Il 28 luglio 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere il 2 agosto 2022.

Si ricorda inoltre che la riforma del processo civile, detta anche riforma Cartabia, è uno degli obiettivi concordati con l’Unione europea per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Pertanto, attraverso tale riforma, a partire dal 2024, si dovranno raggiungere gli obiettivi di riduzione dell’arretrato e della durata dei procedimenti civili previsti dal PNRR.

Descrizione riforma del processo civile

La legge delega per la riforma del processo civile ha come obiettivi principali la semplificazione, la speditezza e la razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, nonché dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge stessa.

L’ambito di applicazione di tale legge è estremamente ampio, invero la delega al Governo prevede la realizzazione del “riassetto formale e sostanziale” delle discipline del processo civile di cognizione, del processo di esecuzione, di alcuni procedimenti speciali nonché degli strumenti alternativi di composizione delle controversie.

A fronte della legge delega, lo schema di decreto legislativo del Governo è intervenuto in modo massiccio nell’ambito dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), proprio al fine di sgravare la macchina della giustizia ordinaria.

Nello specifico, per quanto riguarda la mediazione, giova menzionare che sono stati introdotti incentivi fiscali, sono stati aumentati i casi di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda ed è stata riformata la disciplina sulla formazione e aggiornamento dei mediatori, nonché sugli organismi di mediazione stessi.

Anche la negoziazione assistita è stata favorita dalla riforma, essendo stato esteso l’ambito di applicazione della stessa.

Allo stesso modo, la riforma ha inteso incentivare l’uso dell’arbitrato,

in particolare, rafforzando i principi di imparzialità e indipendenza degli arbitri, attribuendo poteri cautelari in capo agli arbitri e prevedendo un meccanismo di translatio judicii tra giudice ordinario e arbitri e viceversa.

Processo ordinario di cognizione di primo grado

Per quanto riguarda il processo ordinario di cognizione di primo grado, sono stati aumentati i casi di competenza del giudice di pace in materia civile, mentre sono stati ridotti quelli in cui giudica il tribunale in composizione collegiale.

Anche il processo dinanzi al tribunale in composizione monocratica è stato riformato, privilegiando la speditezza e la concentrazione dello stesso.

Nello specifico, si è data particolare rilevanza alla fase anteriore alla prima udienza, è stato disposto che il giudice debba fissare la successiva udienza per l’assunzione delle prove entro 90 giorni dalla prima udienza.

È stata poi modificata la fase decisoria, sopprimendo l’udienza di precisazione delle conclusioni e prevedendo il deposito di memorie conclusionali e di replica con termini temporali perentori acceleratori.

Inoltre, la proposta conciliativa ad opera del giudice ex art 185 bis c.p.c. potrà essere formulata fintanto che la causa verrà trattenuta in decisione.

Sempre al fine di favorire la concentrazione e speditezza del procedimento, è stata altresì soppressa l’udienza per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio.

È stato inoltre esteso l’ambito di applicazione del procedimento sommario di cognizione (che si chiamerà “procedimento semplificato di cognizione”) a tutte le controversie nelle quali i fatti in causa siano tutti non controversi, l’istruzione sia basata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque non siano presenti profili di complessità.

Per quanto riguarda le controversie in materia di lavoro, è stato previsto un unico procedimento per i licenziamenti con una corsia preferenziale per la trattazione dell’eventuale reintegrazione.

Giudizio di appello nella riforma del processo civile

Quanto al giudizio di appello, con la riforma del processo civile è stato superato il c.d. filtro in appello, prevedendo che l’impugnazione che non presenta una ragionevole probabilità di essere accolta, venga dichiarata manifestatamente infondata.

Inoltre, è stata reintrodotta la figura del consigliere istruttore e la devoluzione in capo allo stesso di ampi poteri di direzione del procedimento.

Giudizio in Cassazione

Per quanto riguarda il giudizio in Cassazione, è stato riformato il c.d. filtro in Cassazione, prevedendo un procedimento più celere per la definizione dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati.

Un’altra novità per i giudici della Suprema Corte riguarda l’introduzione del rinvio pregiudiziale, da parte del giudice di merito, per questioni di mero diritto nuove e di particolare importanza che presentino gravi problematicità ermeneutiche e serialità.

È stata poi introdotta una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze civili quando il contenuto di una sentenza passata in giudicato sia successivamente dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario, in tutto o in parte, alla Convenzione ovvero a uno dei suoi Protocolli.

Il processo di esecuzione

Il processo di esecuzione è stato altresì snellito e velocizzato.

A titolo esemplificativo, si menziona che è stata riformata la disciplina dei beni pignorati e della delega delle operazioni di vendita al professionista delegato ed è stato introdotto l’istituto della vendita diretta.

Una parte cospicua della riforma riguarda poi i procedimenti in materia di diritti delle persone e della famiglia.

Tra le novità più rilevanti, si rammenta che è stato previsto un rito unificato applicabile a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, dei minorenni e delle famiglie, nonché l’istituzione di un unico tribunale per tali controversie, destinato a sostituire l’attuale tribunale per i minorenni (acquisendo dunque competenze sia civili che penali) e ad assorbire le competenze civili del tribunale ordinario in materia di stato e capacità delle persone e famiglia.

Per ulteriori dettagli sul tema si veda: M. A. Lupoi Capitolo Quattordicesimo: Il rito Unitario di famiglia” in G. Di Marco, La Riforma del Processo Civile, Giappichelli.

Con riferimento alle controversie relative all’accertamento dello stato di cittadinanza italiana, la riforma specifica i criteri di individuazione del foro competente per il giudizio, così da deflazionare l’attuale carico della sezione specializzata istituita presso il tribunale di Roma.

Ufficio per il Processo

Un altro ambito in cui è intervenuta la riforma riguarda l’Ufficio per il Processo, la cui operatività ed efficienza sono state potenziate, proprio al fine di facilitare l’introduzione dei nuovi assetti organizzativi introdotti dalla riforma stessa, nonché di agevolare l’utilizzo delle nuove tecnologie in ambito processuale.

In generale, nell’ottica di una maggiore digitalizzazione del processo, sono stati rafforzati gli strumenti informatici e le modalità di svolgimento delle udienze da remoto.

Stato di avanzamento della riforma del processo civile

Pare ora opportuno esaminare il percorso che ha portato all’entrata in vigore della l. n. 206 del 2021, nonché lo stato di avanzamento per l’emanazione ed entrata in vigore dei decreti legislativi delegati da parte del Governo.

2020/2021

Preliminarmente, si ricorda che il 9 gennaio 2020 il governo Conte II ha presentato il disegno di legge A.S. 1662.

Successivamente, col Governo Draghi, il Ministro della Giustizia Cartabia ha insediato una Commissione di studio presieduta dal prof. Luiso per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti allo stesso alternativi.

A seguito dell’approvazione al Senato di una serie di emendamenti presentati dal Governo sulla base dei lavori della Commissione Luiso, la l. n. 206 del 2021 è entrata in vigore in data 24 dicembre 2021 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 9 dicembre 2021).

Ultimi aggiornamenti

Il Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere il 2 agosto 2022.

Dopodiché, le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari hanno 60 giorni di tempo dalla trasmissione degli schemi alle Camere per esprimere il proprio parere (quindi entro il 2 ottobre 2022); in assenza di parere parlamentare il Governo potrà, allo spirare del termine di 60 giorni, emanare comunque i decreti legislativi.

Inoltre, se il Governo non intende conformarsi ai pareri, deve trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione; le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari avranno 20 giorni di tempo per esprimersi (c.d. doppio parere).

Ad ogni modo, decorso tale termine, i decreti potranno essere comunque emanati.

Infine, dall’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della riforma (che si ricorda che deve avvenire entro un anno dall’entrata in vigore della legge delega, quindi entro il 24 dicembre 2022) il Governo ha a disposizione ulteriori 24 mesi per eventuali disposizioni integrative o correttive.