Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto di riforma del Codice dei contratti pubblici.

Al momento il testo è stato approvato in esame preliminare e il procedimento dovrà seguire diversi passaggi prima di essere definitivamente avallato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Riforma contratti pubblici governo Meloni: due principi fondamentali

Il presidente Giorgia Meloni lo ha presentato come

un provvedimento organico, equilibrato e di visione, frutto di un lavoro qualificato e approfondito, che permette di semplificare le procedure e garantire tempi più veloci. E che rappresenterà anche un volano per il rilancio della crescita economica e l’ammodernamento infrastrutturale della nazione

Si tratta, quindi, di un provvedimento volto a snellire e velocizzare tutto il sistema dei contratti pubblici, semplificandone la prassi e velocizzando i passaggi burocratici.

Tutta la filosofia e le prospettive progettuali possono essere riassunte in due principi fondamentali:

  • Principio del risultato: che considera l’interesse pubblico come primario, e propone tutte le agevolazioni e le semplificazioni possibili perché i contratti pubblici siano più fluidi e snelli, garantendo qualità e velocità da una parte, e concorrenza, legalità e trasparenza dall’altra.
  • La fiducia è un altro principio su cui si basa questa riforma, e si concretizza in un carattere di trasparenza, legittimità e correttezza da parte di pubblica amministrazione e funzionari economici.

Riforma contratti pubblici governo Meloni: il ruolo della digitalizzazione

La molla propulsiva di tutti i meccanismi della riforma, e anche il ganglio principale che ne coordina gli apparati, è sicuramente la digitalizzazione.

Uno degli obiettivi fondamentali dell’agenda politica italiana, la cui rilevanza è stata posta in luce da tutte le lacune burocratiche e amministrative registratesi durante la pandemia da Covid 19.

Ciò che il decreto tenta di costruire è un “ecosistema di approvvigionamento digitale”, i cui apparati principali sono

  • Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
  • Fascicolo virtuale dell’operatore economico;
  • impiego di sistemi automatizzati per la gestione dei contratti pubblici;
  • utilizzo di piattaforme di approvvigionamento digitale;
  • digitalizzazione totale di tutti i sistemi di accesso alle procedure concernenti i contratti pubblici;
  • A tutti i cittadini è riconosciuta la possibilità, secondo i limiti dettati dalla normativa vigente, di accedere alla documentazione di gara. Questo per mezzo dell’Istituto dell’accesso civico generalizzato.

Procedimenti più snelli

Fra i provvedimenti più interessanti del decreto Meloni, possiamo rilevare:

  • Una programmazione ad hoc di quelle che sono considerate infrastrutture prioritarie, le quali verranno inserite del Documento di Economia e Finanza (DEF), a seguito di un confronto fra Stato e regioni.
  • Riduzione e snellimento dei tempi di progettazione; e anche l’istituzione, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di un comitato speciale per la valutazione e l’esame di questi progetti.
  • Valutazione parallela dell’interesse archeologico.
  • Alcuni contratti potranno vantare l’oggetto di una progettazione esecutiva: questo sulla base di un progetto di fattibilità tecnica presentato, e poi opportunamente approvato. Da questa forma saranno esclusi tutti quei contratti che riguardino opere di manutenzione ordinaria.
  • Si continuano ad adottare le soglie per l’affidamento diretto e le procedure negoziate del cosiddetto “Decreto semplificazioni Covid-19”.

Altri provvedimenti previsti dalla Riforma

Altre misure vengono intraprese in vista di una ulteriore semplificazione del sistema dei contratti pubblici.

  • Viene reintrodotta la figura del “general contractor”, la quale mira al raggiungimento di un risultato amministrativo, avvalendosi di prestazioni professionali e specialistiche specifiche, in cambio di un corrispettivo.
  • Previste agevolazioni per la partecipazione di investitori istituzionali alle gare per l’attestazione dei progetti.
  • Viene individuata la categoria dei cosiddetti “settori speciali”, sulla base dell’essenzialità dei servizi erogati (energia, acqua, trasporti ecc.).
  • Vi è l’eliminazione del divieto del cosiddetto “subappalto a cascata”, (art. 105, comma 19 del D.lgs. n. 50/2016 che recita “L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto”), – nato per arginare le infiltrazioni della criminalità organizzata – già oggetto di dibattito a livello UE nella procedura di infrazione n.
    2018/2273, della Commissione Europea, che minacciava sanzioni all’Italia in merito alla disapplicazione delle normative UE in tema di appalti.
  • Quanto alle concessioni senza gara, è stabilito l’obbligo di appaltare -eccetto per i settori speciali- una parte fra il 50 e il 60% dei lavori.
  • Non è prevista, in caso di liquidazione giudiziale dell’operatore economico a seguito dell’aggiudicazione, la decadenza naturale del contratto. Questo, previa autorizzazione del giudice delegato, potrà essere stipulato con un curatore autorizzato all’esercizio dell’impresa.

Contenziosi

Quanto ai contenziosi, vengono potenziate le competenze dell’ANAC rispetto alle funzioni di vigilanza e sanzionatorie.

Il giudice può richiedere anche azioni risarcitorie nei confronti di operatori che, con azioni illegittime, abbiano concorso per falsare e fuorviare l’esito della gara.

L’immagine è tratta dall’archivio fotografico dell’agenzia ANSA, autore Claudio Ferri