La pubblicazione in Gazzetta del decreto ministeriale 13 agosto 2022 n° 147 introduce importanti novità in merito alla liquidazione dei compensi rivolti a professionisti forensi.

In questo spazio ci occuperemo degli onorari previsti per gli avvocati.

Per orientarsi rispetto alle percentuali, il decreto stabilisce determinati criteri parametrici.

Il D.M. 147/2022 entrerà in vigore il 23/10/2022, e avrà effetto, dunque, su tutte le prestazioni espletate successivamente a questa data.

Avvocati e DM 147/2022: una correzione delle precedenti tabelle parametriche

Per aiutare nella quantificazione degli onorari previsti per gli avvocati -e per tutte professioni forensi- il decreto allega le nuove tabelle parametriche.

L’obiettivo degli adeguamenti apportati è colmare le lacune riscontrabili in tali attività, oltre che modulare nuove misure parametriche in relazione al costo della vita.

Per l’appunto, viene proseguita l’attività di rinnovo della disciplina parametrica delle professioni forensi che, fino ad ora, era ferma al DM 37/2018.

C’è da sottolineare che le nuove tabelle prevedono un aumento del 4-5% inferiore al tasso di inflazione reale o stimato.

Una spinta alla conciliazione della lite

Lo scopo individuabile nelle nuove quantificazioni varate nel decreto è, soprattutto, quello di incoraggiare una facile conciliazione di controversie e contenziosi legali.

A questo scopo, viene proposto un aumento della remunerazione prevista per l’avvocato, in caso di conciliazione giudiziale della lite o di mediazione e negoziazione assistita.

Allo stesso fine, sono definite alcune misure deterrenti: questo per porre freno alle cosiddette cause strumentali e bagatellari.

Viene istituita una riduzione del compenso del 75% in caso di responsabilità processuale ex art. 96 cpc e del 50% laddove si verifichi inammissibilità, improcedibilità e improponibilità della domanda.

Il D.M. 147/2022 prevede anche una discrezionalità del giudice rispetto alla liquidazione degli onorari per gli avvocati.

Una percentuale unica del 50% è fissata per orientarsi circa gli aumenti e le diminuzioni dei valori stabiliti dalle tabelle parametriche.

In passato, i compensi massimi giudiziali potevano essere aumentati fino all’80%.

Viene eliminata inoltre la locuzione “di regola”.

Altre novità del DM 147/2022 per gli avvocati

Ulteriori elementi vengono definiti dal DM 147/2022:

  • La definizione della tariffa onoraria nella forma di una forbice che registra valori compresi fra un minimo di 200 e un massimo di 500 euro per ciascuna ora o frazione di tempo superiore a mezz’ora;
  • La possibilità per l’avvocato che subentri a un collega nel mezzo di un giudizio già iniziato di essere remunerato, anche in fase di studio della controversia;
  • Quando si tratta di controversie in materia di pubblici contratti, l’erogazione dei compensi a carico del cliente deve essere espletata considerando un utile non inferiore al 10% dell’appalto, nel momento in cui si determina l’entità economica dell’interesse del cliente.

Misure relative al tribunale dei minori

Alcune misure vengono poste in essere dal D.M. 147/2022 in merito a cause aventi luogo presso il Tribunale per i minorenni:

  • I compensi previsti da avvocati che tutelino l’interesse dei minori andranno misurate sulla base delle tabelle afferenti giudizi e procedure per le quali, di volta in volta, viene nominato;
  • Di fronte al Tribunale per i minorenni, gli onorari degli avvocati saranno quantificati in riferimento alle tabelle dei giudizi penali, facendo capo all’autorità competente nel caso in cui il minore sia maggiorenne.

Casi specifici per gli avvocati previsti dal DM 147/2022

Le tabelle fanno riferimento a casi giudiziali e situazioni specifiche rispetto ai quali occorrerebbe fare una menzione.

  • Nel penale, viene stabilita una percentuale massima del 50% in riferimento alla quale operare un aumento; tuttavia, un nuovo articolo prevede un aumento del 20% dei compensi in caso di indagini difensive particolarmente gravi o urgenti.
  • Quanto indicato nei parametri della tabella n° 7 viene applicato a procedimenti di volontaria giurisdizione di natura non contenziosa.
  • Il compenso per l’appello cautelare viene stabilito dinanzi al Consiglio di Stato, facendo riferimento alla tabella 22.
  • Laddove sia proposto ricorso incidentale, viene previsto un aumento del 20%, con riferimento alle tabelle 21 e 22.
  • Previsto un aumento del 50% nella fase decisionale in cassazione, se è depositata memoria ex art. 378 c.p.c.
  • Vi è una riduzione del 50% rispetto ai parametri stabiliti nella tabella 20 bis, nei procedimenti di ammissione al passivo o di impugnazione dello stato passivo per quanto concerne i crediti di lavoro dipendente.
  • I parametri stabiliti dalla tabella 12 vengono applicati per i reclami in Corte d’Appello concernenti la sentenza dichiarativa di fallimento e altri reati fallimentari.
  • In riferimento ai procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, quando le parti raggiungono un accordo, i compensi dell’avvocato relativi alle fasi di attivazione e negoziazione risulteranno aumentati del 30%.

Procedimenti stragiudiziali

Un ultimo appunto va fatto in merito ai procedimenti stragiudiziali a cui fanno cenno alcune tabelle parametriche:

  • Per quanto concerne l’attività stragiudiziale, i parametri riportati nella tabella 25 vanno considerati anche per le singole fasi, in ragione della materia trattata.
  • La percentuale massima stabilità per erogare gli aumenti in fase stragiudiziale è fissata al50% rispetto ai parametri medi.
  • Per valori superiori a euro 520 k, i compensi da erogare per l’attività stragiudiziale saranno stabiliti dalle nuove tabelle.